Redditi prodotti all’estero. Come considerarli ai fini della tassazione.
Collaborando con molti clienti che vivono all’estero buona parte dell’anno, una delle domande che ci viene posta spesso è come vanno considerati i redditi prodotti all’estero e poi trasferiti in Italia.
Molti si chiedono se possono essere dichiarati solo nel paese dove sono stati prodotti oppure devono venire tassati anche in Italia?
Per prima cosa è utile definire quando un soggetto è residente oppure non residente nello Stato.
Ai fini delle imposte sui redditi vengono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi per più di 183 giorni all’anno) risultano iscritte presso l’Anagrafe della popolazione residente oppure qui hanno il proprio domicilio (sede dei propri affari ed interessi).
Quando è così, il contribuente sarà sottoposto alla tassazione italiana per le sue proprietà e per il reddito che percepisce, al di là del luogo in cui è stato prodotto.
Se per più di 183 giorni, il soggetto non è iscritto tra la popolazione residente, non ha dimora abituale e domicilio in Italia, ad esempio perché svolge lavoro dipendente in un’altra nazione, allora in questo caso risulta soggetto non residente.
Di conseguenza, in quanto “non residente” sarà soggetto alle imposte in Italia solo per quel che riguarda la parte di redditi che si considerano prodotti in Italia (che siano redditi da lavoro dipendente o autonomo, di capitale, di impresa, fondiari, ecc).
Inoltre, se mentre si trova all’estero, il contribuente avesse necessità di trasferire una somma di denaro in Italia per pagare spese di gestione di alcune sue proprietà ad esempio, tale somma non verrebbe assoggettata ad imposta in Italia, in quanto non verrebbe considerata reddito.
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