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Il Corporate Transparency Act

I. INTRODUZIONE

A partire dal 1° gennaio 2024, il Corporate Transparency Act (“CTA”) imporrà alle società costituite o registrate per condurre business negli Stati Uniti un obbligo di segnalazione delle informazioni relative ai beneficiari effettivi di tali società (“Beneficial Ownership Information” o “BOI”) alla Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), una divisione del Department of Treasury degli Stati Uniti. L'obiettivo principale del CTA è quello di implementare dei meccanismi di trasparenza finanziaria ed intensificare la lotta contro il riciclaggio, in cooperazione con altre agenzie statunitensi. Nonostante la banca dati FinCEN non sia disponibile al pubblico, le informazioni ottenute verranno rese accessibili alle forze dell'ordine ed altre istituzioni finanziarie statunitensi e di Paesi terzi.

II. SOCIETA’ SOGGETTE A SEGNALAZIONE

Il CTA impone obblighi di segnalazione a società statunitensi ed estere che rientrano nella definizione di “reporting company”, che includono limited liability company (“LLC") e/o altre società/enti che: (i) sono stati formati mediante il deposito di apposita documentazione presso il Secretary of State (o ufficio similare) di competenza; o (ii) sono stati formati secondo la disciplina di Stati stranieri e registrati per condurre business negli Stati Uniti.

III. INFORMAZIONI DA SEGNALARE

Il CTA impone alle reporting company di comunicare a FinCEN le seguenti informazioni per ciascun beneficiario effettivo:

  • nome del beneficiario effettivo;

  • data di nascita;

  • indirizzo di residenza attuale o indirizzo commerciale;

  • numero identificativo di un documento governativo (ad esempio, passaporto o patente di guida);

  • copia del documento contenente il numero identificativo.

IV. ENTI ESENTI DALL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Il CTA esenta dall’obbligo di segnalazione 23 categorie di società/enti, suddivisibili in 5 macroaree:

  1. Enti regolamentati, tra i quali vi rientrano autorità governative statunitensi, banche, cooperative di credito, società di gestione di depositi, broker o operatori di borsa, ed altri enti indicati alla Sezione 31 U.S.C. § 1010.38(c)(2);

  2. Società di grandi dimensioni, che: (i) impiegano più di 20 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti; (ii) hanno una presenza operativa presso un ufficio fisico negli Stati Uniti; e (iii) hanno dichiarato nell’anno precedente più di $5.000.000 in entrate lorde o vendite, escluse le entrate lorde o le vendite da fonti non statunitensi;

  3. Società controllate da enti soggetti ad esenzione, tra le quali vi rientrano società di titolarità diretta o indiretta di enti appartenenti ad una delle seguenti categorie individuate dall’Internal Revenue Code del 1986: (i) IRC Sezione 501(c) società esenti; (ii) IRC Sezione 527(e)(1) organizzazioni politiche; e (iii) IRC Sezione 4947(a) trust;

  4. Società inattive, ovvero società: (i) costituite precedentemente al 1o gennaio 2020; (ii) che non svolgono attività commerciali; (iii) non di titolarità di persone fisiche/giuridiche straniere; (iv) che non abbiano subito alcun cambio di titolarità nei dodici mesi precedenti (al 1o Gennaio 2019); (v) che non abbiano inviato o ricevuto fondi per un importo superiore a $ 1.000; e (vi) prive di asset negli Stati Uniti o all'estero.

  5. Esenzioni previste dal Secretary of Treasury, ulteriori esenzioni previste dal Secretary of Treasury mediante l’esercizio del potere di delega conferito dal Congresso.

V. BENEFICIARI EFFETTIVI

Il CTA definisce un beneficiario effettivo qualsiasi persona fisica che, direttamente o indirettamente, attraverso qualsiasi contratto, accordo, relazione o altro: (a) esercita un controllo sostanziale sulla reporting company, o (b) possiede o controlla almeno il 25% delle quote di una reporting company.

Controllo sostanziale

Esercita un controllo sostanziale su una reporting company qualsiasi persona fisica che: (1) ha una carica di senior officer nella reporting company; (2) ha il potere di nominare o rimuovere un officer o la maggioranza dei membri del Board of Directors della reporting company; (3) ha poteri decisionali sulle attività di maggiore rilevanza della reporting company; o (4) ha qualsiasi altra forma di controllo sostanziale sulla reporting company.

Titolarità/Controllo del 25% delle quote societarie

Le reporting companies sono tenute a segnalare tutte le persone fisiche che possiedono o controllano almeno il 25% della reporting company, mediante: equity, azioni, diritti di voto, interessi sul capitale o di profitto, opzioni o altri strumenti non vincolanti per l'acquisto o la vendita di uno qualsiasi dei precedenti. Il CTA fornisce dei criteri di calcolo specifici alla Sezione per stabilire se una persona fisica possiede o controlla almeno il 25% delle quote di una reporting company.

VI. TEMPISTICHE E MODALITA’ DI INVIO DI UN “BOI REPORT”

Una reporting company costituita in data antecedente al 1o gennaio 2024 dovrà depositare un BOI report entro il 1o gennaio 2025. Per le reporting company costituite nel corso dell’anno solare 2024, verrà applicato un regime transitorio che permetterà il deposito del BOI report entro 90 giorni dalla ricevuta di effettiva formazione e/o registrazione. Invece, per le reporting company costituite a partire dal 1o gennaio 2025, il BOI report dovrà essere depositato entro un termine di 30 giorni. Il deposito del BOI report dovrà avvenire elettronicamente mediante il portale FinCEN che verrà reso disponibile a partire dal 1o gennaio 2024.

VII. SANZIONI

La mancata segnalazione delle informazioni richieste o la segnalazione di informazioni false o fraudolente può comportare sanzioni civili o penali, tra cui sanzioni civili fino a $500 per ogni giorno di violazione, o sanzioni penali, tra cui la reclusione fino a due anni e/o una multa fino a $10.000, a carico dei senior officer di una reporting company inadempiente.

Giulia Iacobelli