Capire il Trattato USA-Italia
Per le persone fisiche e le società impegnate in transazioni transfrontaliere è fondamentale comprendere le implicazioni degli Accordi Fiscali. Gli accordi fiscali mirano a ridurre o eliminare le doppie imposizioni per i residenti di un Paese di un accordo che percepiscono un reddito dall’altro Paese dell’accordo. Gli Stati Uniti hanno concluso degli Accordi sull’Imposta sul Reddito con circa 58 Paesi, ciascuno dei quali è unico e deve essere analizzato attentamente al fine di comprenderne appieno le implicazioni fiscali.
In questo articolo ci concentreremo sull’Accordo sull’Imposta sul Reddito tra gli Stati Uniti e l’Italia. Forniremo informazioni dettagliate sulle disposizioni dell’accordo, compresa la stabile organizzazione, tassazione agevolata, determinazione della residenza, entità fiscalmente trasparenti e altri aspetti cruciali che interessano i contribuenti coinvolti nelle transazioni transfrontaliere tra gli Stati Uniti e l’Italia. Inoltre, esploreremo le limitazioni dei benefici fiscali che mirano a prevenire la pratica del “treaty shopping” e forniremo indicazioni sulla disponibilità di benefici fiscali per classi specifiche di persone.
Requisiti di residenza
Uno degli aspetti più critici di qualsiasi accordo sull’imposta sul reddito è la definizione di residenza. Gli Stati Uniti e l’Italia hanno entrambi dei criteri specifici per la determinazione dello status di residenza, ed è essenziale comprendere questi criteri per evitare eventuali grattacapi fiscali. Ad esempio, negli Stati Uniti si è considerati residenti ai fini fiscali qualora vengano soddisfatti certi criteri, come il superamento del “test di presenza sostanziale” o l’ottenimento di una green card. In Italia, d’altro canto, si è considerati residenti qualora si sia iscritti all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e si ha residenza o domicilio in Italia. Le aziende che hanno sede legale o amministrativa o le quali attività principali vengono esercitate in Italia, sono considerate aziende residenti, e il loro reddito globale è imponibile in Italia. Se si ha la doppia cittadinanza o si è residenti in entrambi i Paesi, l’accordo prevede dei criteri alternativi per la determinazione dello status di residenza.
STABILE ORGANIZZAZIONE
Parliamo della stabile organizzazione. L’Articolo 7 dell’accordo stabilisce il concetto di stabile organizzazione, per cui uno Stato contraente può tassare gli utili aziendali di un’impresa solo se questa esercita la propria attività in quello Stato tramite una stabile organizzazione. Cosa significa questo per i contribuenti? Essenzialmente, se si stanno conducendo affari in Italia e lì si ha una stabile organizzazione, l’Italia può tassare gli utili dell’impresa.
Vale la pena notare che la definizione di stabile organizzazione include vari tipi di stabilimenti permanenti, ma esclude certe attività quali lo stoccaggio, l’elaborazione e la pubblicità. Le disposizioni dell’accordo riguardo alle entità fiscalmente trasparenti, come entità ibride e ibride inverse, consentono una tassazione agevolata di determinati tipi di reddito del Paese di origine.
L’Accordo sull’Imposta sul Reddito tra Stati Uniti e Italia copre anche le Imprese Associate, le Professioni Indipendenti, le Professioni Dipendenti, i Dividendi, l’Imposta sugli Utili di Esercizio e gli Interessi. Ad esempio, l’Articolo 9 incorpora il principio di libera concorrenza sulla normativa sui prezzi di trasferimento del Codice sul Reddito Interno Sezione 482 per le imprese collegate coinvolte in transazioni non di libera concorrenza. L’Articolo 14 consente invece a uno Stato contraente di tassare il reddito dalla professione di una persona fisica non residente che agisce come contraente indipendente solo se questa ha una sede fissa nello Stato contraente, o è presente nello Stato contraente per più di 183 giorni nell’anno fiscale di riferimento.
L’accordo contiene inoltre una limitazione sui benefici fiscali che aiuta a prevenire la pratica del “treaty shopping”. In sostanza, questa disposizione garantisce che i benefici fiscali previsti dall’accordo siano disponibili sono per alcuni tipi di persone, incluse persone fisiche, entità governative qualificate, enti di beneficenza e piani previdenziali. È importante notare che qualsiasi contribuente che riceva una forma di beneficio fiscale deve definire la propria posizione, qualora sia in conflitto con il Codice sul Reddito Interno.
DISPOSIZIONI PER ENTITÀ FISCALMENTE TRASPARENTI
L’Accordo sull’Imposta sul Reddito tra Stati Uniti e Italia include disposizioni per entità fiscalmente trasparenti basate sul Modello dell’Accordo Statunitense del 1981. Queste disposizioni possono consentire l’utilizzo di entità ibride e ibride inverse per una tassazione agevolata di determinate voci di reddito del Paese di origine. Tuttavia, i risultati previsti dall’accordo non sono chiari, e non è certo che la residenza dell’entità stessa sia rilevante per la determinazione dei benefici fiscali. Questa incertezza deriva dal fatto che entità fiscalmente trasparenti vengono trattate in modo diverso dalle norme fiscali dei diversi Paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti, le Società a Responsabilità Limitata vengono generalmente trattate come entità fiscalmente trasparenti, e ai fini della tassazione il reddito viene trasferito ai titolari. Al contrario, in Italia, le Società a Responsabilità Limitata vengono in genere trattate come entità separate e sono soggette a un’imposta sul reddito delle società.
L’Accordo sull’Imposta sul Reddito tra Stati Uniti e Italia tenta di conciliare queste differenze prevedendo delle norme che determinano la residenza delle entità fiscalmente trasparenti. Ai sensi dell’accordo, un’entità fiscalmente trasparente è considerata residente nel Paese in cui viene tassato. Ciò significa che se una Società a Responsabilità Limitata viene tassata negli Stati Uniti, ai fini dell’accordo si considereranno gli Stati Uniti come Paese di residenza. L’accordo prevede inoltre anche delle norme per determinare il trattamento fiscale ricevuto da un’entità fiscalmente trasparente. In generale, l’accordo consente al Paese in cui è residente l’entità di tassare il reddito percepito dall’entità stessa, indipendentemente dal fatto se il reddito venga infine trasferito ai titolari o ai beneficiari. Tuttavia, l’accordo prevede alcune eccezioni a questa regola generale.
Ad esempio, l’accordo può consentire al Paese di origine del reddito di tassare il reddito qualora l’entità eserciti un’attività commerciale o imprenditoriale in quel Paese e il reddito sia attribuibile a una stabile organizzazione situata in tale Paese. Ciò è coerente con le disposizioni dell’accordo riguardo alle stabili organizzazioni, che consentono a un Paese di tassare gli utili aziendali di un’impresa solo se questa esercita delle attività in quel Paese tramite una stabile organizzazione. Le limitazioni sulle disposizioni dei benefici dell’Accordo sull’Imposta sul Reddito tra Stati Uniti e Italia comprendono norme per determinare chi ha diritto ai benefici fiscali. In sostanza, tali norme garantiscono che i benefici dell’accordo siano disponibili solamente per classi specifiche di persone, tra cui persone fisiche, entità governative qualificate, enti di beneficenza e piani previdenziali.
Le limitazioni sui benefici fiscali comprendono diversi test. Il primo è il test sulla quotazione, che prevede dei benefici fiscali per un’azienda qualora tutte le azioni della classe rappresentante oltre il 50% del potere di voto e del valore dell’azienda sono regolarmente quotate in una “borsa riconosciuta”. Questo test è progettato per impedire alle società di facciata o ad altre entità con poca sostanza di approfittare dei benefici fiscali.
Il secondo test è il test sull’erosione della base imponibile. Questo test comprende due poli: persone che hanno i requisiti per ricevere i benefici devono possedere almeno il 50% di ciascuna categoria di azioni dell’entità per almeno la metà dei giorni dell’anno, e la percentuale del reddito lordo dell’entità per l’anno pagato o maturato alle persone non residenti in nessuno dei due Paesi deve essere inferiore al 50% del reddito lordo, eccetto che per i pagamenti delle stabili organizzazioni in entrambi i Paesi. Questo test è progettato per impedire l’utilizzo di entità intermediarie utilizzate esclusivamente per ridurre le imposte.
Il terzo test è il test di attività commerciale. Questo test è disponibile per le entità che non si qualificano per i benefici fiscali sulla base dei primi due test. Per superare questo test, il reddito in questione deve essere connesso o accessorio a un’attività commerciale sostanziale in relazione all’attività generante il reddito nel Paese di origine. Questo test è progettato per impedire alle entità che non sono realmente impegnate in attività commerciali di usufruire dei benefici fiscali.
ALTRE DISPOSIZIONI
L’Accordo Fiscale tra Stati Uniti e Italia include diverse altre disposizioni che vale la pena discutere. Queste disposizioni sono intese a promuovere ulteriormente la cooperazione e a ridurre l’evasione fiscale tra i due Paesi. Una di queste disposizioni è la Procedura Amichevole (MAP). La MAP consente ai contribuenti di chiedere assistenza alle autorità competenti di entrambi i Paesi qualora credano che le azioni di uno o di entrambi i Paesi abbiano portato a una tassazione non conforme all’accordo. La MAP è uno strumento importante per risolvere le dispute tra i contribuenti e le autorità fiscali, per garantire dunque che l’accordo venga applicato correttamente.
Un’altra disposizione è lo scambio di informazioni. Ai sensi di tale disposizione, le autorità fiscali di entrambi i Paesi sono tenute a scambiare le informazioni necessarie per attuare le disposizioni dell’accordo. Ciò include informazioni sulle imposte, accertamenti fiscali, crediti fiscali e identità del contribuente. La disposizione dello scambio di informazioni è uno strumento chiave per prevenire l’evasione fiscale e garantire che i contribuenti non possano occultare beni o redditi dalle autorità fiscali. L’accordo contiene anche disposizioni sul trattamento di alcuni tipi di reddito. Ad esempio, l’accordo prevede la tassazione delle previdenze e delle rendite, nonché dei redditi derivanti da proprietà immobiliari. L’accordo prevede anche la tassazione dei redditi di dividendi, interessi e diritti d’autore.
Infine, l’accordo prevede disposizioni per prevenire le doppie imposizioni. Ai sensi di questa disposizione, il reddito che viene tassato in un Paese generalmente non viene tassato nell’altro Paese. In questo modo si garantisce che i contribuenti non siano soggetti a doppia imposizione e non siano ingiustamente penalizzati nella conduzione di attività o nel ricavo del reddito da entrambi i Paesi.
PENSIERI FINALI
L’Accordo Fiscale tra Stati Uniti e Italia fornisce un quadro completo delle questioni fiscali tra i due Paesi. L’accordo ha contribuito a facilitare il commercio e gli investimenti tra i due Paesi, garantendo al contempo che le persone fisiche e le imprese non siano soggette a doppia imposizione. Con la crescita del commercio internazionale e degli investimenti, accordi come questi diventano sempre più importanti. Forniscono difatti un quadro giuridico per le imprese e le persone fisiche che svolgono attività transfrontaliere, garantendo dunque che le questioni fiscali siano gestite in modo equo ed efficiente.